spargimento su terreno delle acque di vegetazione

Le acque di vegetazione (tutti i liquidi provenienti dalla lavorazione delle olive) si possono smaltire sul terreno entro 30 giorni dalla produzione (possono dare fermentazione anaerobica; è necessario provvedere a uno opportuno stoccaggio in contenitori silos o vasche presso il frantoio), con un limite di 80 m3/ha se da impianti continui o 50 m3/ha se provenienti da impianti tradizionali.

Dal sistema a tre uscite ARA da 100Kg di olive si hanno 60/70 litri di acqua.

Le acque di vegetazione negli anni '70 spesso venivano scaricate nelle fosse campestri, senza trattamenti e autorizzazioni: l'applicazione della Legge Merli ('76) lo ha espressamente vietato. Dal '96 è possibile un'altra soluzione: queste acque possono essere smaltite con uso agricolo, in quanto si prestano molto bene allo spargimento su terreno perchè molto ricche di potassio e provviste di azoto, fosforo e magnesio e sono utili per la formazione di microflora che migliora le qualità chimico-fisiche del terreno. In questo modo infatti si provvede alla loro scomposizione chimica arricchendo il terreno delle sostanze nutritive così importanti per l'agricoltura. Le sostanze presenti, come i polifenoli, possono essere altamente inquinanti se scaricati in corsi d'acqua ed estremamente utili se scaricati su suolo agricolo. Oltre ad arricchire il terreno di sostanze nutritive contribuiscono a proteggerlo da inquinanti organici, tra i quali residui dei pesticidi, metalli in tracce e metalli pesanti.

Per questo tipo di smaltimento si deve tener conto delle caratteristiche del luogo di spandimento:

- terreni con diverse caratteristiche chimico fisiche (meglio non troppo argillosi, non troppo sciolti), con diverso spessore e diversa profondità, con una pendenza preferibilmente modesta (<15%); non su terreni a distanza <200m da centri abitati, o <300m da aree di salvaguardia di captazione di acque per consumo umano; si opera uno spargimento superficiale uniforme con carro botte, evitando possibili ruscellamenti o ristagni.

- varietà delle specie che verranno coltivate e i diversi tipi di pratiche agronomiche: da prove sperimentali le A.V. sono indicate per colture di girasole mais frumento orzo (con opportuni anticipi sul periodo di semina, come per le colture primaverili, e con opportuni accorgimenti per le colture in atto), per spargimento in oliveti e vigneti;

· profondità e la diversa natura delle falde sotterranee: non su terreni con falde a profondità <10 m;

· diversità del clima e condizioni metereologiche: le A.V. sono prodotte in periodi ristretti invernali, spesso in presenza di terreni gelati innevati o saturi d'acqua per piogge; in queste occasioni non si può procedere allo smaltimento.

Lo spandimento è subordinato alla presentazione al Sindaco di una relazione tecnica, contenente le analisi del refluo e del terreno oggetto dello spandimento.

A discapito di questo tipo di smaltimento c'è il fatto che non si sfruttano al massimo le potenzialità fertilizzanti delle acque di vegetazione in quanto la sostanza organica che essa contiene è presente allo stato fresco, di conseguenza può costituire un fattore negativo o addirittura svantaggioso per le coltivazioni.

I "difetti" principali delle acque di vegetazione sono:

- l'alta salinità che può danneggiare lo strato argilloso del terreno,

- l'alta acidità ( un pH di 4.95 o 5.58 per scarichi di lavorazioni continue)

- una elevata concentrazione di polifenoli che hanno un effetto erbicida, anche se alla lunga si degradano per effetto della luce e dell'aria (circa 3 settimane).

Per eliminare alcuni di questi effetti negativi si cerca di applicare dove è possibile un pretrattamento che trasforma la componente organica "fresca" del refluo e permette di contrastare l'effetto putrefattivo. Questo processo consiste nell' utilizzo di catalizzatori biologici o minerali simili a quelli presenti nel terreno in modo da avviare la parte organica ai processi che la stabilizzeranno e ne esalteranno tutte le sue caratteristiche agronomiche. Un discorso a parte meritano le acque reflue di lavaggio delle olive: per la normativa sono scarichi industriali, anche se comunemente si tende a sottovalutarne l'opera di inquinamento, ritenendole acque contenenti solo residui terrosi cioè "naturali"; è fatto obbligo di possedere l'autorizzazione allo scarico idrico, e i residui terrosi e le foglie sono da ritenersi rifiuti speciali, da smaltire in modo opportuno (decreto Ronchi).


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